A decorrere dal 23 aprile 2012, può richiedere la “guida accompagnata” chi ha compiuto 17 anni ed ha già una patente A1 , dopo aver frequentato un apposito corso di guida di 10 ore presso un’autoscuola. gli sarà concesso di guidare autovetture accompagnati da una persona designata (tutor).


Il procedimento di rilascio dell’ autorizzazione alla guida accompagnata si articola in due fasi:

  FASE 1


Fase 1– richiesta di autorizzazione del candidato con rilascio da parte dell’UMC della ricevuta per la frequenza del corso in autoscuola. Tale fase si completa con il rilascio da parte dell’autoscuola dell’attestato di frequenza.

Il corso propedeutico per il rilascio dell’autorizzazione alla guida        accompagnata è composto da 10 ore di lezione individuale, così costituite:

  • 1 ora sull’uso del veicolo;
  • 3 ore sul comportamento nel traffico;
  • 2 ore sulla guida in condizioni di visione notturna;
  • 2 ore di guida su strade extraurbane;
  • 2 ore di guida su autostrade e su strade extraurbane.


FASE 2


Fase 2 – rilascio dell’autorizzazione da parte dell’UMC a seguito di presentazione del predetto attestato di frequenza, del libretto delle lezioni di guida frequentate, oltre all’indicazione dei nominativi degli accompagnatori.

Gli accompagnatori designati dal richiedente nella domanda di autorizzazione devono essere in possesso di determinati requisiti, oggetto di valutazione da parte dell’UMC competente, cioè:

  • età non superiore a 60 anni;
  • patente di guida della categoria B o superiore, escluse le patenti speciali, posseduta da almeno 10 anni, valida e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato UE o SEE, purchè riconosciuta da non meno di 5 anni;
  • assenza di provvedimenti di sospensione della patente a titolo di sanzione amministrativa accessoria per violazioni di norme del CDS registrate negli ultimi 5 anni.




I requisiti che consentono al minore di iscriversi al corso sono che:

  • abbia compiuto 17 anni;
  • sia in possesso della patente A1 in corso di validità e senza provvedimenti che ne vietino la guida.


L’autorizzazione ha validità fino al compimento del diciottesimo anno di età o fino alla scadenza di validità della patente di guida, qualora questa scada prima del compimento del diciottesimo anno di età.


Per il successivo conseguimento della patente di categoria B non ricorre l’obbligo delle 6 ore di guida obbligatorie di cui al D.M. 20.04.2012 e prescritte all' art.112, c.5 bis dal CDS, se l’istanza per il conseguimento della patente di categoria B viene presentata entro e non oltre 6 mesi successivi alla data del compimento del 18° anno .


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